Contesto generale La novella di Cisti il fornaio è la seconda della sesta giornata del Decameron di Boccaccio. In questa giornata, tutte le novelle hanno un tema comune: il modo elegante e intelligente (con arte e garbo) con cui i personaggi riescono a rispondere a situazioni difficili, spesso grazie all’arguzia, alla prontezza di spirito o all’uso sapiente delle parole (i cosiddetti “motti”). La narratrice è Pampinea, una delle sette giovani protagoniste del Decameron, che introduce la novella con una riflessione: a volte la natura e la fortuna premiano persone di umili origini, dotandole di un'anima nobile e virtuosa, proprio come accade a Cisti. Trama in breve Cisti è un fornaio fiorentino, quindi un uomo del popolo, ma di grande eleganza, educazione e intelligenza. Egli possiede un ottimo vino bianco, che desidera offrire a Geri Spina, un nobile fiorentino che ogni giorno passa davanti alla sua bottega insieme agli ambasciatori di papa Bonifacio VIII. Cisti però sa che, ...
Tutti noi aspiriamo a essere liberi, ma dovremmo tenere presente che la Libertà si accompagna alla Responsabilità.
Spesso le persone vogliono essere libere, ma non vogliono assumersi delle responsabilità, non comprendendo che la libertà è inseparabile dalla responsabilità.
Generalmente, si pone la libertà come valore supremo, un diritto che va garantito sempre, anche in presenza di un rischio inevitabile; lo recitava anche Dante nel Purgatorio: “Libertà va cercando, ch’è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta”.
La libertà non consiste nell’anarchia, bensì è il diritto di fare tutto ciò che le leggi permettono. Si tratta, dunque, di una libertà nella e non dalla legge.
Del resto, facendo leva sulla natura dell’uomo come custode di responsabilità, lo stesso Dante nell’Inferno recita: “Considerate la vostra semenza: nati non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”.
Spesso le persone vogliono essere libere, ma non vogliono assumersi delle responsabilità, non comprendendo che la libertà è inseparabile dalla responsabilità.
Generalmente, si pone la libertà come valore supremo, un diritto che va garantito sempre, anche in presenza di un rischio inevitabile; lo recitava anche Dante nel Purgatorio: “Libertà va cercando, ch’è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta”.
La libertà non consiste nell’anarchia, bensì è il diritto di fare tutto ciò che le leggi permettono. Si tratta, dunque, di una libertà nella e non dalla legge.
Del resto, facendo leva sulla natura dell’uomo come custode di responsabilità, lo stesso Dante nell’Inferno recita: “Considerate la vostra semenza: nati non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”.
Ma cosa significa responsabilità?
La parola responsabilità, dal latino responsum (risposta), significa essere capaci di rispondere dei propri comportamenti, rendendone ragione e accettandone le conseguenze.
La responsabilità, quindi, è l’idea di riuscire a rispondere alle conseguenze delle proprie azioni, in quanto importa e sottintende l’accettazione di ogni conseguenza, positiva o negativa, specie dal punto di vista della sanzione morale e giuridica.
La responsabilità acquista senso compiuto quando la si relaziona agli altri giacché, per sua natura, è un concetto relazionale.
Essa è in primo luogo la capacità di rispondere a noi stessi: essere responsabili in primis per sé stessi non vuol dire non esserlo rispetto agli altri.
Le due dimensioni non sono contrapposte, ma profondamente interconnesse.
In realtà, è il dovere che stabilisce l’ambito entro il quale i diritti devono contenersi per non trasformarsi nell’esercizio dell’arbitrio.
Jean J. Rousseau dichiarava: “L’obbedienza alla legge che ci siamo prescritti è la libertà”.
Di recente Norberto Bobbio ha dichiarato: “La libertà è una qualità o proprietà della persona. Nel corso del tempo, quindi, il concetto di Libertà fondamentali ha trovato una sua continuità ed evoluzione nei Diritti dell’uomo e nella dimensione internazionale dei c.d. Diritti umani. La libertà non è un fatto esclusivamente individuale, ma si realizza insieme agli altri, richiedendo responsabilità e collaborazione”.
Nell’ordinamento costituzionale italiano la libertà personale rappresenta il primo dei diritti espressamente connotati dal carattere dell’inviolabilità e si inserisce nell’alveo di quei “diritti dell’uomo” che costituiscono i valori fondanti della personalità umana e della democrazia.
La nostra Costituzione, entrata in vigore nel 1948, all’art. 2 sancisce il c.d. principio personalista, quello che rivendica il primato della persona umana rispetto allo Stato e ad ogni altro potere; si pone, così, al vertice dei valori su cui si fonda l’ordinamento, quello del rispetto della dignità dell’uomo, considerata come fine dell’azione statale, mai come mezzo.
È necessario osservare che detto articolo, nell’impiegare il verbo “riconoscere”, vuole intendere che la Repubblica non assegna i diritti inviolabili, ma può soltanto prendere atto della loro esistenza e apprestare loro la garanzia del diritto, in quanto essi già esistono a prescindere da qualsiasi attribuzione statuale.
Eppure la consapevolezza di rispondere a noi stessi, combacia con la consapevolezza da parte di ciascuno di noi di avere doveri verso gli altri e verso la comunità di appartenenza nel suo insieme.
Sono inviolabili i diritti contenuti nel titolo I riguardanti la libertà personale (art. 13), il domicilio (art. 14), la libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art 15), la libertà di circolazione e soggiorno (art.16).
L’art. 13, dedicato alla libertà personale intesa come condizione indispensabile per godere di qualsiasi altra libertà, è attento nel definire le misure cautelari che l’autorità può assumere in caso di necessità, nel vietare ogni forma di violenza fisica o morale e nell’indicare il concetto di limite massimo per la carcerazione preventiva (il tempo in base al quale una persona può restare in carcere prima di essere giudicata).
L’articolo stabilisce, inoltre, che la perquisizione personale deve avvenire nel modo previsto dalla legge: ciò significa che la polizia non può agire arbitrariamente e che deve rispettare delle norme.
La libertà personale è un diritto caratteristico dei regimi democratici.
In un contesto sociale la libertà individuale non può, tuttavia, essere illimitata, perché deve essere conciliata con i diritti degli altri cittadini; quando si violano le regole della convivenza civile, la restrizione della libertà diventa legittima.
Lo stesso vale per l’inviolabilità del domicilio (art.14) che gode di una tutela identica a quella stabilita per la persona; ciò significa che, per accedere a un domicilio, è necessaria un’autorizzazione motivata da parte dell’autorità giudiziaria, che può emetterla solamente nei modi e nei casi previsti dalla legge.
Le casistiche previste per le perquisizioni non si limitano ai casi di sospetta violazione della legge, ma si estendono ai casi di rischi per la salute o l’incolumità pubblica, quando cioè il bene pubblico prende il sopravvento su quello individuale. Anche in questo caso, l’autorità pubblica non può agire in base al proprio arbitrio, ma rispettando le disposizioni di legge.
Garantire l’inviolabilità del domicilio è, pertanto, una sorta di ampliamento della garanzia della libertà personale.
La stessa corrispondenza privata e così ogni altra forma di comunicazione sono libere e non possono essere intercettate, impedite o controllate, salvo i casi previsti dalla legge.
Con questo articolo la Costituzione rende effettiva la libertà di comunicazione; infatti, se sapessimo che la nostra corrispondenza è controllata, limiteremmo le nostre comunicazioni, siano esse personali o legate alla propria attività.
L’articolo 16 è dedicato alla libertà di circolazione.
Le Regioni non possono porre limiti al soggiorno e alla circolazione dei cittadini per ragioni politiche, ma solo per ragioni di detenzione.
Allo stesso modo sancisce il pieno diritto di entrare e uscire dal territorio nazionale: basta avere ed esibire i documenti necessari.
Oggi, con gli accordi firmati nell’ambito dell’Unione Europea, ciascun cittadino europeo ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio di uno Stato che aderisce all’Unione.
L’Italia aderisce, inoltre, agli accordi di Schengen (1985) che permettono ai cittadini degli Stati firmatari di attraversare liberamente i confini di uno Stato membro senza doversi sottoporre ai controlli di frontiera.
La libertà di circolazione estesa dall’adesione all’Unione Europea e la libertà, salvo l’espletamento delle procedure burocratiche necessarie, di risiedere in uno dei Paesi aderenti sono ingredienti fondamentali dell’Unione Europea e modificano profondamente il concetto di confine, che diventa molto meno rigido rispetto a come era concepito in passato.
La correlazione tra responsabilità e libertà è di rilevante interesse non solo per la stretta correlazione dell’argomento a quelle che sono state le Rivoluzioni epocali, i loro ideali ed alla successiva concessione delle Costituzioni, ma anche a quanto conquistato con il riconoscimento e la rispettiva tutela offerta in merito alle libertà fondamentali, quali veri e propri diritti soggettivi.

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